Come sono regolati i congedi parentali in Italia?
Pubblicato il 14 Settembre 2009 da Mamma Felice • Ultima revisione: 7 Settembre 2014
Dal 2007 il congedo di maternità e l’astensione anticipata dal lavoro sono state estese anche alle donne iscritte alla Gestione Separata (es. co.co.pro), a patto che soddisfino determinati requisiti contributivi.
Da sapere: la maternità è regolata da un Decreto Legislativo, il n° 151/01, che garantisce i diritti della mamma e del bambino.
Il congedo di maternità
La Legge prevede che alla mamma spettino 21 settimane di congedo di maternità, pari quindi a 5 mesi, che possono essere distribuiti in questo modo:
– 2 mesi prima della data presunta del parto (dpp) e 3 mesi dopo la nascita del bambino;
– 1 mese prima della dpp e 4 mesi dopo.
Nel caso di parto anticipato, i giorni vengono comunque recuperati successivamente.
E’ possibile anche richiedere il congedo anticipato (maternità anticipata), in caso di gravi e comprovati problemi di salute della mamma e del bambino: occorre presentare domanda all’Ispettorato del Lavoro e allegare il certificato di gravidanza a rischio rilasciato da un medico dell’ASL.
Durante il periodo di maternità si percepisce un’indennità giornaliera all’80% dell’ultima retribuzione.
Per i genitori adottivi o affidatari
Il congedo di maternità e paternità di 5 mesi si estende anche ai genitori di bimbi adottati o in affido, senza limitazioni riguardanti l’età del bambino.
Permessi per allattamento
Quando la mamma rientra al lavoro, ha diritto, fino al compimento dell’anno di vita del bambino, a 2 riposi compensativi al giorno, per l’allattamento, di un’ora ciascuno.
Queste ore sono cumulabili, e quindi, in accordo con l’azienda, possono essere usufruite anche in un unico giorno la settimana o spalmate su più giorni. Queste ore sono considerate lavorate a tutti gli effetti, e quindi regolarmente pagate.
Se la mamma ha un part time inferiore alle 6 ore, il permesso per allattamento ammonta a un’ora soltanto.
In caso di parti gemellari, i permessi per allattamento sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre.
Il congedo parentale
Nei primi 8 anni di vita del bambino, i genitori hanno il diritto di assentarsi, anche contemporaneamente, per garantire la presenza al figlio o in caso di problemi di salute.
Ci si può assentare dal lavoro per un massimo di 10 mesi, che possono essere continuativi o spalmati negli anni.
Questo è valido anche per i genitori adottivi, che possono richiedere il congedo entro gli 8 anni dall’adozione e fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Il trattamento economico è così regolato: 30% della retribuzione per un periodo di massimo 6 mesi, a prescindere dal reddito.
Assegno di maternità
La Legge prevede anche un sostegno economico che va sotto il nome di ‘assegno di maternità’ e viene erogato:
– a chi ha un rapporto di lavoro in essere e almeno 3 mesi di contributi versati nel periodo compreso tra i 18 1 i 9 mesi precedenti alla nascita del bambino;
– si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza e abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 1 i 9 mesi precedenti alla nascita del bambino;
– in precedenza ha ricevuto prestazioni INPS quali: assegno di disoccupazione o malattia, purchè non sia trascorso un determinato periodo di tempo (da valutare in sede INPS).
Esiste anche un assegno erogato dai Comuni, previsto per le donne con reddito familiare inferiore a 31.223,51eur (per l’anno 2008), come da indicatore ISEE, per famiglie di 3 persone.
Permessi per malattia del figlio
In aggiunta ai congedi parentali, sia il papà che la mamma hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi del lavoro per malattia del figlio, dietro presentazione di un certificato medico.
L’assenza per malattia non è retribuita, ma vale ai fini dell’anzianità di servizio.
Permessi per disabilità
Se un bimbo ha una grave disabilità, fino ai 3 anni di vita la madre o il padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale oltre quello ordinario, con una retribuzione pari al 30% dello stipendio.
In alternativa, hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero.
Fino ai 18 anni, i genitori hanno il diritto ad assentarsi per 3 giorni al mese e questa assenza è retribuita.
[Fonte: Altroconsumo]